Spedizione di merci pericolose via aereo – DGR IATA - Approfondimenti

Informazioni pratiche per spedire merci pericolose secondo il regolamento IATA

spedizione merce IATA


  1. Premessa e panoramica normativa
  2. Responsabilità nel trasporto aereo
  3. Particolarità della modalità aerea
  4. Conclusioni

1. PREMESSA E PANORAMICA NORMATIVA

Capita sovente, in qualità di Consulenti per la Sicurezza del Trasporto di merci pericolose nominati da molte aziende, di dover rispondere a quesiti da parte dei nostri clienti, quali ad esempio: “posso spedire questa latta di vernice via aereo?”, oppure: “che tipo di imballaggio dovrei usare per spedire questo prodotto secondo lo IATA?”… e purtroppo, il più delle volte, il cliente, una volta che abbiamo spiegato di cosa effettivamente si stia parlando a livello regolatorio, decide di rinunciare a tale spedizione, seppure l’attività fosse per lui economicamente allettante.

La spedizione di merci pericolose via aereo è assolutamente fattibile, e presenta molti vantaggi, primo tra tutti chiaramente la rapidità della consegna; in un mondo ormai completamente globalizzato, dove fare business significa farsi conoscere in tutti gli angoli del pianeta, la celerità nelle spedizioni diventa un fattore chiave di successo; ci sono però molti aspetti da considerare quando ci si appresta a spedire merce pericolosa via aereo.

La spedizione aerea di merci pericolose è regolata da standard internazionali estremamente rigorosi per garantire la sicurezza del volo. Il riferimento principale è il manuale IATA Dangerous Goods Regulations (DGR), che deriva dalle Istruzioni Tecniche dell’ICAO. L’ICAO è un’agenzia specializzata dell’ONU (Nazioni Unite), con sede a Montreal, che emette, sulla base degli aggiornamenti delle Raccomandazioni ONU (“orange book”) i relativi aggiornamenti delle Istruzioni Tecniche ICAO ogni 2 anni; dal 1/1/2025 è vigente l’edizione 2025-2026.

Nella pratica però, per poter spedire le merci, si deve fare riferimento ad una normativa derivata dalle Istruzioni Tecniche ICAO, e per certi versi più restrittiva, emessa dall’Associazione dei vettori aerei IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) fondata a Cuba nel 1945 per assicurare uno sviluppo omogeneo del trasporto aereo; la pubblicazione, denominata appunto IATA DGR “Dangerous Goods Regulations, contiene tutte le prescrizioni dettate dalle Istruzioni tecniche ICAO, talvolta rese più severe in virtù dell’esperienza operativa delle compagnie aeree, e tali pubblicazioni sono aggiornate con cadenza annuale, senza possibilità di transitorio tra un’edizione e l’altra. Ad oggi ci riferiamo alla 67ma edizione del DGR IATA in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

 

2. RESPONSABILITÀ NEL TRASPORTO AEREO

Come in tutti i regolamenti modali, vi sono vari soggetti nella filiera logistica, ognuno dei quali ha degli obblighi e delle responsabilità ben definite; nel trasporto aereo, gran parte delle attività vengono svolte dai “corrieri integrati” che offrono un servizio omnicomprensivo di “spedizioniere”, “handling agent” e di “vettore”; è chiaro che ogni passaggio di consegne della merce necessita di puntigliosi controlli al fine di poter garantire che il trasporto avvenga in sicurezza, assicurando conformità alla normativa IATA.

I principali attori sono:

Soggetto Responsabilità
MITTENTE
  • Classificazione della merce secondo DGR IATA
  • Determinare il corretto imballaggio
  • Marcatura / Etichettatura corretta del collo
  • Elaborare Documentazione conforme al DGR IATA (Shipper’s Decl.)
SPEDIZIONIERE
  • Verifica la completa conformità della spedizione (imballo, marcatura, documentazione)
HANDLING AGENT
  • Redigere la Check List di verifica della conformità dei colli
  • Elaborare il “NOTOC” (documento che viene consegnato al comandante in cui sono riportate le merci pericolose e/o speciali caricate a bordo)
  • Provvedere a pianificare correttamente il Carico tenendo in considerazione gli obblighi di Segregazione delle merci a bordo
  • Movimentazione corretta delle merci pericolose
  • Denuncia
VETTORE
(compagnia aerea)
  • Esegue ulteriormente tutti i controlli effettuati dall’handling agent al fine di assicurare piena conformità della spedizione
  • Opera fisicamente il trasporto

 

Da quanto sopra indicato, molte delle attività sopra descritte sono effettuate da “soggetti terzi”, autorizzati per poter eseguire l’attività, ma il mittente, cioè l’azienda “X” che vuole spedire la merce via aereo, rimane il soggetto che, con le proprie attività, influisce poi su tutta la catena di trasporto successiva in quanto, un errore nella classificazione della merce, impatta poi a cascata su tutte le fasi che seguono.

Tutti i soggetti di cui sopra sono obbligati alla formazione e agli aggiornamenti periodici per conoscere perfettamente gli obblighi e i requisiti per poter inoltrare la merce pericolosa via aereo, compreso il MITTENTE, che dovrà assicurare che la merce sia accompagnata dalla Shipper’s Declaration for Dangerous Goods (DGD), firmata da personale formato. L’obbligo formativo del personale “di terra” che predispone la merce all’inoltro via aereo, è ribadito anche all’Art. 16 dal Regolamento ENAC sul “TRASPORTO AEREO DELLE MERCI PERICOLOSE” oggi in Edizione n° 2 del 2 luglio 2019.

In Italia le agenzie autorizzate ENAC (Autorità Competente italiana per il trasporto aereo) a poter formare il personale che appronta le merci pericolose alla spedizione aerea, sono una decina, tra le quali segnaliamo il nostro partner Flashpoint Srl, agenzia qualificata ad erogare formazione sul Trasporto Aereo delle Merci Pericolose con Codice di Autorizzazione “ENAC.DGTO.0005”.

La formazione è quindi SEMPRE obbligatoria e con obbligo di aggiornamento biennale, per tutti gli operatori che intervengono nella predisposizione della spedizione, compreso l’addetto che fisicamente sottoscriverà la Shipper’s Declaration for Dangerous Goods.

 

3. PARTICOLARITÀ DELLA MODALITÀ AEREA

Elenchiamo di seguito, a solo titolo esemplificativo, alcune delle specificità dello IATA:

a) Packing Instruction: Le merci, nel momento in cui vengono confezionate, devono tenere conto del fatto che la spedizione verrà effettuata tramite il trasporto su “Aerei Passeggeri” o su “Aerei Cargo”; molte merci pericolose possono viaggiare esclusivamente su aerei cargo (“Cargo Aircraft Only“) a causa delle quantità o della natura del rischio e in ogni caso, le modalità di imballaggio e le quantità autorizzate sono, nella maggior parte dei casi, completamente differenti tra aerei passeggeri e aerei cargo. Spedizione eareo

Solo per riportare un esempio significativo, riportiamo il caso di una classica spedizione di vernici infiammabili in “latte” da 25 litri, classificate come UN 1263 PITTURE, 3, PG II. Secondo lo IATA, tale prodotto potrà essere spedito, per via delle quantità (imballaggio singolo da 25 litri) solo tramite l’utilizzo di una spedizione CARGO AIRCRAFT ONLY, ai sensi della Packing Instruction PI 364; tale PI permette, per prodotti infiammabili di PG II, l’utilizzo esclusivamente di imballaggi con il tappo, come ad esempio fusti in acciaio con coperchio non amovibile, omologati “UN 1A1/Y …”; NON E’ PERMESSA la spedizione AEREA di questa merce pericolosa, secondo la PI 364 IATA 2026, tramite l’utilizzo di imballaggi con coperchio amovibile (esempio omologati “UN 1A2/Y …”, come invece è assolutamente permesso con le altre modalità di trasporto stradale (ADR) o navale (IMDG CODE):

fusto acciaio ADR IMDG Fusto acciaio DGR IATA

 

b) Esenzioni: Esistono anche per lo IATA regimi agevolati di spedizione, quali le “Quantità Limitate” (LQ) o le “Quantità Esenti” (EQ), che permettono procedure semplificate per piccoli quantitativi. In realtà le quantità limitate (LQ) per la spedizione aerea SONO COMPLETAMENTE differenti rispetto alle LQ che siamo abituati a trattare per la strada (ADR), ferrovia (RID) e per la nave (IMDG CODE) e l’unico sconto che effettivamente si ha nell’utilizzarle, è quello di poter utilizzare imballaggi non omologati anche se comunque richiedono delle attestazioni di resistenza (caduta, impilamento), ma per tutte le altre attività (marcatura, placcatura, documentazione di trasporto) non portano a nessuno sconto rispetto alla spedizione pienamente regolamentata; di contro, tra l’altro, le LQ non sono “ben viste” nel trasporto aereo, tant’è che addirittura alcune compagnie aeree non le accettano a bordo (es. Lufthansa AG).

Infine, se siamo abituati all’utilizzo delle LQ delle modalità strada/nave, dimentichiamoci di poter spedire gli stessi quantitativi per lo stesso prodotto; riportiamo, per far capire le differenze, il confronto per la spedizione in LQ di un classico prodotto (UN 1090 ACETONE, 3, PG II):

imballaggio ADR IMDG Imballaggio DGR IATA

Se nelle modalità strada/nave possiamo spedire in LQ un quantitativo davvero rilevante di ACETONE (UN 1090) in una singola scatola di cartone, riempiendola fino al massimo consentito, cioè fino al raggiungimento dei 30 kg di peso lordo della scatola, nella modalità aerea, in una singola scatola non posso inserire più di 1 litro di prodotto, suddiviso in 2 imballaggi interni da 0,5 lt. ciascuno…una bella differenza!

c) Restrizioni: ogni singola SPEDIZIONE, deve essere verificata, oltre a tutti gli obblighi generali per lo specifico prodotto da spedire (in base al codice UN e alla modalità di trasporto), anche sulla base di VARIATIONS applicate:

  • Dal paese (STATO) verso cui spedisco il prodotto, e da TUTTI GLI EVENTUALI PAESI di attraversamento DOVE VIENE FISICAMENTE EFFETTUATO UNO SCALO, a causa delle STATE VARIATIONS che possono introdurre richieste aggiuntive o limitazioni impattanti per la merce che devo spedire;
  • Della specifica COMPAGNIA AEREA che verrà utilizzata come vettore, a causa delle OPERATOR VARIATIONS, le quali possono richiedere specifiche aggiuntive o negare il trasporto per alcune merci.

 

4. CONCLUSIONI

Le particolarità della spedizione aerea sono molte e con questo breve approfondimento non si riesce chiaramente a descriverle tutte, come ad esempio le ulteriori marcature specifiche che il DGR IATA richiede per la spedizione di merci pericolose via aereo o semplicemente anche le enormi restrizioni che vi sono nella preparazione dei colli e nella spedizione delle batterie al litio, con enormi differenze rispetto alle modalità strada (ADR) e nave (IMDG CODE).

Con questo articolo, dunque, vogliamo sottolineare l’importanza della formazione in tale ambito e di riferirsi a esperti per ottenere il supporto tecnico necessario per non incorrere in problematiche durante le spedizioni, quali blocco della merce o addirittura a sanzioni per inadempienze regolatorie.

Nella speranza che, quanto sopra descritto, in queste poche righe, possa essere di aiuto per chi si trova ad affrontare, spesso o sporadicamente queste particolari casistiche, I.V.EN.A. S.r.l. tramite i propri consulenti e tecnici esperti in materia, è a disposizione per ogni eventuale delucidazione ed approfondimento in merito.


Contattaci per ulteriori informazioni o per richiedere una consulenza!

 

 

 

 

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