Estensione delle norme sui tempi di guida e riposo e introduzione del tachigrafo intelligente G2V2 per i trasporti internazionali

- Ambito di applicazione
- Nuovi obblighi per veicoli e personale viaggiante
- Implicazioni per le imprese
- Formazione conducenti e corretto utilizzo del tachigrafo
- Conclusioni
Con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 aprile 2026, sono stati forniti i primi chiarimenti operativi in merito all’obbligo, a partire dal 1° luglio 2026, di installazione e utilizzo del tachigrafo sui veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio. La misura si inserisce nel quadro del Pacchetto Mobilità UE e rappresenta un’estensione significativa delle norme sociali già applicabili ai veicoli superiori a 3,5 t.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Dal 1° luglio 2026 rientrano nel campo di applicazione delle norme sull’uso del tachigrafo veicoli con massa complessiva >2,5 t e ≤3,5 t utilizzati per trasporti internazionali e operazioni di cabotaggio.
Riferimenti normativi:
- Regolamento (CE) 561/2006
- Regolamento (UE) 165/2014
- Direttiva 2002/15/CE
- Regolamenti UE del Pacchetto Mobilità
- DD n. 215 del 12/12/2016
- Circolare n. 2720 del 13/02/2017 e Circolare MIT 16/04/2026
Restano invece esclusi i trasporti nazionali (sia conto proprio che conto terzi). Per i veicoli che alternano trasporti nazionali e trasporti internazionali gli obblighi si applicano solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio.
2. NUOVI OBBLIGHI PER VEICOLI E PERSONALE VIAGGIANTE
I veicoli interessati dovranno essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2), in grado di:
- registrare automaticamente i passaggi di frontiera (GNSS);
- registrare la posizione ogni 3 ore di guida e durante carico/scarico;
- consentire controlli da remoto tramite tecnologia DSRC.
Ai conducenti si applicano integralmente:
- Reg. (CE) 561/2006 (tempi di guida e riposo);
- Reg. (UE) 165/2014 (tachigrafo);
- Direttiva 2002/15/CE (orario di lavoro).
- Obblighi di registrazione delle attività svolte garantendo la disponibilità dei dati in caso di controllo della giornata in corso e dei 56 giorni precedenti.
3. IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE
L’estensione normativa comporta impatti diretti sull’organizzazione aziendale, in quanto gli obblighi vengono estesi anche alle flotte di veicoli leggeri, rendendo necessario un aggiornamento delle procedure interne e dei sistemi di controllo.
Particolare attenzione deve essere posta alla formazione dei conducenti: anche il personale non soggetto a obbligo di CQC dovrà essere adeguatamente formato sul corretto utilizzo del tachigrafo e sul rispetto della normativa sociale, con un conseguente aumento del livello di responsabilizzazione operativa.
Sotto il profilo delle responsabilità, le eventuali violazioni commesse dai conducenti non restano circoscritte alla sfera individuale, ma possono essere imputate anche all’impresa, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva, con effetti diretti sul piano sanzionatorio e organizzativo.
4. FORMAZIONE CONDUCENTI E CORRETTO UTILIZZO DEL TACHIGRAFO
Un aspetto particolarmente rilevante, spesso sottovalutato, riguarda la formazione dei conducenti sul corretto utilizzo del tachigrafo.
Con l’estensione dell’ambito di applicazione ai veicoli tra 2,5 t e 3,5 t, gli obblighi organizzativi a carico delle imprese si estendono anche a questa categoria di conducenti, in particolare per quanto riguarda:
- formazione e istruzioni sul corretto utilizzo del tachigrafo;
- gestione delle registrazioni e dei dati;
- rispetto delle disposizioni sui tempi di guida e riposo.
Per i trasporti internazionali e di cabotaggio, tali obblighi trovano fondamento diretto nel Regolamento (UE) 165/2014, che impone alle imprese di:
- garantire una formazione adeguata ai conducenti;
- fornire istruzioni operative chiare;
- vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi.
Dal punto di vista operativo:
- gli attestati di formazione devono essere disponibili in caso di controllo;
- è prassi consolidata conservarne copia a bordo del veicolo, a supporto delle verifiche su strada.
Si ricorda inoltre che eventuali violazioni in materia di utilizzo del tachigrafo e rispetto della normativa sociale:
- possono essere contestate al conducente;
- ma rilevano anche ai fini della responsabilità dell’impresa, in base al principio di responsabilità oggettiva.
In questo contesto, la formazione non rappresenta solo un adempimento formale, ma uno strumento fondamentale di prevenzione del rischio sanzionatorio.
I.V.EN.A. S.r.l. organizza periodicamente corsi certificati sul corretto utilizzo del tachigrafo e sulla normativa sociale del trasporto.
È possibile consultare il calendario aggiornato al seguente link: www.ivena.it/calendario-corsi-formazione
5. CONCLUSIONI
L’estensione dell’obbligo di tachigrafo ai veicoli superiori a 2,5 t rappresenta un passaggio rilevante nel processo di armonizzazione europea delle norme sul trasporto. Non si tratta tuttavia di una disciplina completamente nuova, ma di una estensione di obblighi già consolidati per i veicoli di massa superiore a 3,5 t, ora applicati anche al comparto dei veicoli commerciali leggeri impiegati in ambito internazionale.
Per le imprese ciò implica la necessità di:
- adeguare l’organizzazione operativa;
- estendere i controlli interni;
- garantire la piena conformità lungo tutta la filiera.
Allo stesso tempo, questa evoluzione rappresenta un’opportunità per:
- migliorare il controllo dei processi e rafforzare la compliance normativa;
- ridurre il rischio sanzionatorio.
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