Nuove classificazioni: alcune forme di rame e argento diventano pericolose per l’ambiente

- Rame: quando diventa pericoloso (e perché)
- Argento: più restrizioni, più impatti
- Trasporto ADR: cosa cambia per rame e argento
- Dalla SDS all’etichettatura: gli aggiornamenti obbligatori
A decorrere dal 1° maggio 2026 le modifiche previste dal XXII ATP al CLP, Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, diverranno effettive, comprese le nuove classificazioni previste solamente per alcune forme del rame e dell’argento allo stato metallico.
1. Rame: quando diventa pericoloso (e perché)
Questa novità riguarda solamente il rame avente una superficie specifica > 0,67 mm2/mg, quindi con particelle più piccole (generalmente nanoparticelle o polveri fini) e con una superficie esposta molto ampia. Tale proprietà causa una dissoluzione rapida con conseguente tossicità ambientale.
La classificazione attribuita a questa specifica forma del rame è:
- Pericolo Acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Acute 1), con un fattore M =10.
- Pericolo Cronico per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Chronic 1) con un fattore M = 1.
2. Argento: più restrizioni, più impatti
Le modifiche apportate all’argento sono più numerose – e anche impattanti – in quanto riguardano diverse forme del metallo, tra cui anche quella massiva, e introducono dei pericoli per il materiale, come la tossicità per la riproduzione, che possono portare anche all’esclusione da alcune applicazioni commerciali.
In questo articolo ci soffermeremo sulle forme polvere di argento e nanoparticelle, in quanto la classificazione prevede anche l’inserimento nelle classi di pericolo di tossicità per l’ambiente, che ricadono anche nella normativa ADR. La definizione delle forme dell’argento è la seguente:
- Polvere di argento, se il diametro delle particelle è > 100 nm e < 1 mm.
- Nano particelle, se il diametro delle particelle è > 1 nm e ≤ 100 nm.
La classificazione, per entrambe le forme, è la medesima, anche se con fattori M differenti:
- Pericolo Acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Acute 1), con
Fattore M = 10 per la polvere.
Fattore M = 1000 per le nanoparticelle
- Pericolo Cronico per l’ambiente acquatico, Categoria 1 (Aquatic Chronic 1) con
Fattore M = 10 per la polvere.
Fattore M = 1000 per le nanoparticelle
3. Trasporto ADR: cosa cambia per rame e argento
Se per le forme pure di rame e argento sopra descritte la classificazione per il trasporto è sicuramente necessaria, per le miscele contenenti tali metalli, la normativa ADR per il trasporto prevede di considerare la composizione, con la seguente procedura, riportata nel paragrafo 2.2.9.1.10.4.6 ADR, dove sono riportate le formule in funzione della tossicità acuta e/o cronica e della concentrazione dei componenti classificati come pericolosi per l’ambiente (ambiente acquatico):
| Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in: | Miscela classificata in: |
| Acuta 1 x M ≥ 25% | Acuta 1 |
Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2.2 ADR 2025
| Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in: | Miscela classificata in: |
| Cronica 1x M ≥ 25% | Cronica 1 |
| (M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2 ≥ 25% | Cronica 2 |
Tabella 2.2.9.1.10.4.6.3.3 ADR 2025
La classificazione, secondo i criteri dell’ADR, scatta se si superano le percentuali minime in miscela qui riportate:
- Rame con superficie specifica > 0,67 mm2/mg: ≥ 2,5%
- Polvere di argento: ≥ 0,25%
- Nanoparticelle di argento: ≥ 0,0025%
Le materie e miscele pericolose classificate solamente come materie pericolose per l’ambiente devono essere inserite in classe 9 e designate come segue:
N° ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., oppure
N° ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
Queste materie devono essere assegnate al gruppo d’imballaggio III.
Ovviamente, nell’effettuare le valutazioni per la classificazione ADR, si deve tenere conto delle altre sostanze classificate per il trasporto e dei pericoli già eventualmente attribuiti alla miscela, a prescindere dalle nuove classificazioni di RAME e ARGENTO.
La classificazione ADR comporta il rispetto di tutte le disposizioni previste per la rubrica assegnata, tra cui etichettatura, imballaggio e documentazione di trasporto.
4. Dalla SDS all’etichettatura: gli aggiornamenti obbligatori
Oltre alla necessità di valutare la pericolosità delle miscele e dei prodotti, secondo le disposizioni definite dall’ADR, questa nuova classificazione, impone altri adeguamenti di carattere normativo, per avere la piena conformità di prodotto.
I soggetti, definiti dal Reg. (UE) 1907/2006 (REACH) come responsabili della redazione di una Scheda di Sicurezza per i prodotti pericolosi, dovranno aggiornare tale documentazione in conformità a quanto definito nel Reg. (UE) 878/2020, nelle parti pertinenti e interessate da questo cambio di classificazione.
Inoltre, diventando i prodotti pericolosi, sarà necessario etichettare gli imballaggi in conformità al Reg. (UE) 1272/2008, prevedendo la presenza dei pittogrammi di pericolo e di tutte le altre informazioni previste.
Infine, si ricorda che i prodotti classificati in categoria 1 per la pericolosità ambientale, sono inclusi nell’allegato I della direttiva Seveso e risulta, quindi, necessario aggiornare le valutazioni sui quantitativi presenti all’interno del sito.
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