Guida pratica per comprendere come gestire le varie casistiche eccezionali di trasporto per avarie, malfunzionamenti / eventi imprevisti o superamento delle scadenze di collaudo delle cisterne stradali e ferroviarie per merci pericolose.

Capita sovente di dover inoltrare veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quali cisterne stradali o carri ferroviari, fuori dalle ordinarie condizioni di spedizione, per cause dovute a malfunzionamenti o per operatività scorretta dell’attrezzatura. Tali situazioni, che durante le normali attività di utilizzo dei veicoli e delle attrezzature, possono purtroppo avvenire, devono essere gestite al meglio al fine di minimizzare i rischi durante il trasporto, e nel pieno rispetto dei requisiti normativi che, tra le varie attività, impongo di indicare tale “straordinarietà” nei documenti di trasporto, al fine di “avvertire” della problematica i vari soggetti che intervengono nella catena logistica.
Ricordiamo che i regolamenti del trasporto, in particolare l’ADR per la strada ed il RID per la ferrovia, ma anche i regolamenti internazionali come l’IMDG CODE (per le spedizioni via nave), impongono al cap. 5.4, tutta una serie di particolari annotazioni che lo speditore DEVE indicare nei documenti di inoltro della merce e dell’unità di trasporto, al fine di garantire il rispetto di norma ed assicurare la piena disponibilità di tutte le informazioni alla filiera logistica. Tra le annotazioni più utilizzate, nella gestione “ordinaria” dei trasporti, vi sono le indicazioni (5.4.1.1.6.2 ADR/RID) per il trasporto di imballaggi vuoti non bonificati o di cisterne vuote non bonificate, solo per riportare un esempio pratico di uso comune.
Con questo piccolo approfondimento, ci si vuole più che altro soffermare sulla gestione “straordinaria” di alcuni trasporti, e dunque riassumere quelle che sono alcune tra le casistiche in cui si possono trovare, per cause di forza maggiore, i vari operatori (generalmente speditori e trasportatori), i quali molto spesso sono costretti a dover gestire, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista documentale, tali situazioni.
Solo per fare qualche esempio concreto e per riassumere le casistiche principali, si riportano i punti del RID, cioè relativi al trasporto ferroviario di merce pericolosa, ma quanto indicato vale chiaramente anche per il trasporto ADR e quindi le stesse considerazioni possono essere utili anche al trasferimento “straordinario” di mezzi e veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
| Trasporto straordinario | Campo di applicazione | Esempi pratici | |
| 4.3.2.4.3 RID | 5.4.1.1.6.3 (a) Quando cisterne, veicoli-batteria, o CGEM vuoti non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino ove la pulizia o la riparazione può essere effettuata, conformemente alle disposizioni del 4.3.2.4.3, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto “TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 4.3.2.4.3”. | 4.3.2.4.3 Quando le cisterne, carri-batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, non sono chiusi nello stesso modo e non presentano le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni e quando le disposizioni del RID non possono essere rispettate, devono essere trasportati in adeguate condizioni di sicurezza verso il luogo più vicino dove può essere effettuata la pulizia o la riparazione. Le condizioni di sicurezza sono adeguate se sono state prese appropriate misure per garantire una sicurezza equivalente a quella assicurata dalle disposizioni del RID e per impedire una perdita incontrollata di merce pericolosa. | Ferro-cisterna che, dopo lo scarico del prodotto contenuto, presenta una perdita da uno degli accessori (es. tipo dalla valvola di fondo o dalla valvola di manovra).
Si raccomanda una approfondita valutazione tecnica per definire le adeguate condizioni di sicurezza, anche tramite supporto di tecnici esperti e/o organismi di certificazione preposti. |
| Esempio pratico di dicitura sulla LdV, per un carro cisterna di GASOLIO, con una valvola laterale non a tenuta: “CARRO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: 30 UN 1202 GASOLIO, 3, PG III – MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE – TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 4.3.2.4.3”. | |||
| 7.5.8.1 RID | 5.4.1.1.6.3 (b) Quando carri, veicoli stradali o container vuoti non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino ove la pulizia o la riparazione può essere effettuata, conformemente alle disposizioni del 7.5.8.1, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto “TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 7.5.8.1”. | 7.5.8.1 Se, dopo lo scarico di un carro o di un container che ha contenuto merci pericolose imballate, si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il carro o il container. Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il carro o il container deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata. Il trasporto è adeguatamente sicuro se sono state prese misure appropriate per impedire una perdita incontrollata delle merci pericolose che sono sfuggite. | Carro pianale per merci pericolose in colli, che, durante lo scarico degli imballaggi, presenta residui di prodotto a causa di imballaggi non a tenuta (es. rotti o deformarti durante la manipolazione).
Si raccomanda una approfondita valutazione tecnica per definire le adeguate condizioni di sicurezza e, in ogni caso attivando preventivamente tutte le corrette prassi di contenimento e recupero del materiale sversato (chiaramente in base al tipo di materiale). |
| Esempio pratico di dicitura sulla LdV, per un carro merci con residui di VERNICE sul pianale: “TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 7.5.8.1”. | |||
| 4.3.2.4.4 RID | 5.4.1.1.6.4 Per il trasporto di carri-cisterna, cisterne smontabili, carri-batteria, container-cisterna e CGEM nelle condizioni del 4.3.2.4.4, la seguente dicitura deve essere riportata nel documento di trasporto “TRASPORTO SECONDO 4.3.2.4.4”. | 4.3.2.4.4 I carri-cisterna, le cisterne smontabili, i carri-batteria, i container-cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM, vuoti, non ripuliti, possono ugualmente essere trasportati dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere sottoposti ai controlli. | Ferro-cisterna riempita prima della scadenza di revisione, che ha viaggiato carica di prodotto, come previsto dal RID al 4.3.2.3.7 (massimo per 1 mese dopo la scadenza della prova periodica – massimo per 3 mesi dopo la scadenza della prova intermedia), e che si trova presso il deposito dello scaricatore, dopo lo scarico del prodotto contenuto, con la data di scadenza prova PERIODICA (8 anni) o INTERMEDIA (4 anni) superata. è La cisterna si trova VUOTA – NON BONIFICATA ma scaduta di revisione, presso il deposito dello scaricatore. è Come definito al 4.3.2.4.4. del RID, il carro cisterna può essere trasportato presso l’officina di bonifica e manutenzione, al fine di provvedere all’ispezione del serbatoio, indicando nella Lettera di Vettura la dicitura aggiuntiva “TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 4.3.2.4.4”. |
| Esempio pratico di dicitura sulla LdV, per un carro cisterna di GPL con prova INTERMEDIA (L) scaduta: “CARRO-CISTERNA VUOTO, ULTIMA MERCE CARICATA: 23 UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (Miscela C), 2.1 – TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 4.3.2.4.4”. | |||
E’ chiaro che, la complessità di quanto sopra descritto, è evidentemente direttamente proporzionale al rischio insito nel prodotto che sto trasportando e alla modalità di trasporto che sto utilizzando; prodotti altamente pericolosi (liquidi o gas fortemente infiammabili o tossici) in cisterna, potranno godere di tali particolari possibilità di inoltro, solo valutando in maniera approfondita l’entità reale del problema e rimane piena responsabilità dello speditore assicurare che le “condizioni di sicurezza siano adeguate” al fine di “garantire una sicurezza equivalente a quella assicurata dalle disposizioni dell’ADR/RID”.
Tali considerazioni non possono essere quindi solo e soltanto definite in base ad una valutazione soggettiva del problema, ma dovranno essere valutate oggettivamente da tale figura (speditore) o dai soggetti di cui si avvale, supportati chiaramente dal Consulente per il Trasporto di Merci Pericolose nominato dall’organizzazione, o, se risulta necessaria una approfondita valutazione dal punto di vista tecnico, supportati da soggetti terzi qualificati a farlo.
Nella speranza che, quando sopra descritto, in queste poche righe, possa essere di aiuto per chi si trova ad affrontare, spesso o sporadicamente queste particolari casistiche, I.V.EN.A. S.r.l. tramite i propri consulenti e tecnici esperti in materia, è a disposizione per ogni eventuale delucidazione ed approfondimento in merito.
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