Proroga FIR digitale: cosa cambia per le imprese dopo il Milleproroghe 2026 - News

Il Decreto Milleproroghe 2026 rinvia l’obbligo del FIR digitale e dei dispositivi di geolocalizzazione, senza modificare gli altri adempimenti già previsti.

Trasporto ADR di rifiuti pericolosi

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, il Decreto Milleproroghe 2026 ha introdotto uno slittamento di alcune scadenze legate alla tracciabilità dei rifiuti. Le novità riguardano l’utilizzo dei formulari digitali (X-FIR) e l’installazione dei dispositivi di geolocalizzazione sui mezzi che trasportano rifiuti pericolosi.

È importante però non fare confusione: non si tratta di un rinvio generale degli obblighi, ma di uno rinvio mirato di alcune date.

 

RENTRI E FIR: COSA È STATO RINVIATO

La proroga riguarda esclusivamente l’obbligo di utilizzare il FIR digitale, consentendo ai soggetti interessati di continuare a utilizzare i formulari cartacei fino al 15 settembre 2026. Da quella data, per le tipologie di rifiuti previste, il digitale diventerà obbligatorio.

Tutti gli altri adempimenti collegati alla gestione dei rifiuti rimangono invece invariati. Restano pienamente vigenti l’iscrizione al RENTRI secondo le scadenze previste, la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale, la trasmissione mensile dei dati dei registri al sistema RENTRI e la conservazione digitale dei registri e dei FIR emessi elettronicamente.

 

DISPOSITIVI DI GEOLOCALIZZAZIONE: NUOVA SCADENZA

Il Decreto interviene anche sull’obbligo di dotare i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione. Per le imprese iscritte in Categoria 5 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il termine per l’installazione dei dispositivi è stato posticipato al 30 giugno 2026.

La proroga, quindi, concede alle aziende un margine temporale aggiuntivo per adeguarsi al regolamento senza compromettere la regolarità della propria iscrizione.

 


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