Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) – Applicazione dal 12 agosto 2026 - News

Impatti tecnici sulla gestione degli imballaggi e coordinamento con la normativa ADR/RID per il trasporto di merci pericolose

Imballaggi Regolamento PPWR

 

AGGIORNAMENTO – AGOSTO 2026
Ad agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative al Regolamento PPWR. Maggiori dettagli sono disponibili al capitolo 5 del seguente articolo.

 


  1. Ambito di applicazione
  2. Principali requisiti tecnici introdotti
  3. Coordinamento con la normativa sul trasporto di merci pericolose
  4. Azioni raccomandate
  5. Ultimi aggiornamenti

Con l’avvicinarsi della data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), prevista per il 12 agosto 2026, le imprese sono chiamate ad avviare una valutazione strutturata degli impatti sui propri sistemi di gestione ambientale, sui processi di approvvigionamento e sulla progettazione degli imballaggi.

Il regolamento introduce un quadro normativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di armonizzare i requisiti di sostenibilità degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla gestione del rifiuto.

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato, indipendentemente dal materiale utilizzato o dal contesto di utilizzo, nonché a tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dalla loro gestione.

Per le imprese industriali e logistiche ciò comporta la necessità di considerare l’imballaggio non solo come elemento funzionale al trasporto o alla protezione del prodotto, ma come componente soggetto a specifici requisiti ambientali cogenti.

 

2. PRINCIPALI REQUISITI TECNICI INTRODOTTI

Riciclabilità degli imballaggi
Dal 12 agosto 2026 tutti gli imballaggi dovranno essere progettati come riciclabili.
In questa prima fase è richiesta la riciclabilità “by design”, mentre dal 2030 e 2035 saranno introdotti criteri più stringenti legati alla riciclabilità effettiva su scala industriale.

Riduzione di peso e volume
I fabbricanti e gli importatori dovranno dimostrare che l’imballaggio è progettato con minimizzazione di massa e volume, limitandosi a quanto necessario per garantire sicurezza, funzionalità e prestazione tecnica.

Contenuto minimo di materiale riciclato nelle plastiche
Sono previsti obiettivi progressivi di utilizzo di plastica riciclata negli imballaggi, con impatti diretti sulle specifiche tecniche richieste ai fornitori.

Controllo delle sostanze presenti negli imballaggi
Gli imballaggi dovranno essere fabbricati in modo da ridurre la presenza di sostanze che possano compromettere:

  • il riciclo,
  • la produzione di materie prime secondarie,
  • la gestione ambientale del fine vita.

Etichettatura ambientale armonizzata
A partire dal 2028 saranno introdotti sistemi di etichettatura uniformi a livello europeo per facilitare la raccolta e la cernita dei rifiuti di imballaggio.

Responsabilità degli operatori economici
Importatori e distributori che commercializzano un imballaggio con il proprio marchio o lo modificano assumono responsabilità assimilabili a quelle del fabbricante.

Responsabilità estesa del produttore (EPR)
Gli Stati membri dovranno istituire registri nazionali dei produttori e sistemi di controllo della conformità agli obblighi ambientali.

 

3. COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA SUL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Per le aziende operanti nel settore del trasporto e della logistica di merci pericolose è essenziale evidenziare che il PPWR non modifica la disciplina tecnica di sicurezza prevista dalla normativa ADR/RID.

L’articolo 2 del regolamento stabilisce che, in caso di sovrapposizione o conflitto, prevalgono le disposizioni della normativa specifica sul trasporto di merci pericolose, in particolare quelle derivanti dalla Direttiva 2008/68/CE e dagli accordi ADR, RID e ADN.

Ne consegue che:

  • restano invariati i requisiti di omologazione ONU degli imballaggi;
  • le istruzioni di imballaggio ADR continuano a costituire il riferimento per la sicurezza del trasporto;
  • il PPWR introduce requisiti ambientali e di progettazione, non sostitutivi delle norme di sicurezza.

Le imprese dovranno quindi gestire un doppio livello di conformità:

  1. conformità trasportistica (ADR/RID);
  2. conformità ambientale e di economia circolare (PPWR).

 

4. AZIONI RACCOMANDATE IN QUESTA FASE TRANSITORIA

In vista dell’applicazione del regolamento si raccomanda di avviare:

  • analisi di impatto sugli imballaggi utilizzati nei processi aziendali;
  • aggiornamento della valutazione degli aspetti ambientali nei sistemi ISO 14001;
  • revisione delle procedure di qualifica fornitori (ambito ISO 9001);
  • verifica delle specifiche tecniche di progettazione e composizione dei materiali;
  • pianificazione di adeguamenti documentali e contrattuali lungo la filiera.

 

5. ULTIMI AGGIORNAMENTI

Si segnala che la Commissione Europea ha recentemente pubblicato la linea guida ufficiale per l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (vedi sotto testo ufficiale).

La guida fornisce importanti chiarimenti operativi su numerosi aspetti del regolamento e conferma le interpretazioni già emerse in fase di analisi preliminare. In particolare, per quanto riguarda il settore delle merci pericolose, viene confermata l’esclusione da specifici obblighi del PPWR per gli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose conformi alle disposizioni ADR, RID e IMDG applicabili.

Si tratta di una conferma particolarmente rilevante per gli operatori del settore, che potranno continuare ad applicare gli specifici requisiti di sicurezza previsti dalla normativa sul trasporto di merci pericolose.

Ad Agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ – Frequently Asked Questions relative al Regolamento PPWR (vedi testo ufficiale sotto) , introducendo numerosi chiarimenti su diversi aspetti applicativi del Regolamento. Tra le novità di maggiore interesse si segnala la FAQ n. 21 della Parte III, che fornisce indicazioni in merito al contenuto di piombo nelle valvole.


Per tutti i dettagli:

Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) – ITA 

Vademecum CONAI sulle misure di prevenzione previste dal Regolamento (UE) 2025/40

Linea guida della Commissione Europea sul Regolamento 2025/40

FAQ – Frequently Asked Questions – PPWR – ENG

 


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