La circolare chiarisce modalità e tempistiche per l’aggiornamento delle autorizzazioni ai nuovi codici EER dei rifiuti di batterie.

Con la Circolare del 23 luglio 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione della Decisione Delegata (UE) 2025/934, che aggiorna l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) introducendo una nuova classificazione dedicata ai rifiuti di batterie. La circolare rappresenta il primo atto operativo rivolto alle imprese italiane e definisce le modalità con cui saranno aggiornate le iscrizioni all’Albo, consentendo agli operatori di programmare per tempo gli adeguamenti necessari.
La Decisione europea nasce dall’esigenza di adeguare l’Elenco Europeo dei Rifiuti all’evoluzione delle tecnologie impiegate nelle batterie (in particolare litio, sodio, nichel e zinco) e recepisce la nuova impostazione introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.
Oltre a disciplinare l’aggiornamento delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la circolare rende operativi i nuovi codici EER introdotti dalla Decisione (UE) 2025/934, destinati a diventare il riferimento per la classificazione dei rifiuti di batterie nelle future attività di caratterizzazione. Un’evoluzione che favorisce una maggiore coerenza tecnica anche con la successiva attribuzione della classificazione ADR e dei pertinenti numeri ONU, ove applicabili.
Prossime scadenze da monitorare
La circolare individua due momenti fondamentali per le imprese iscritte all’Albo.
Dal 14 ottobre 2026 – Le imprese già iscritte, o che intendono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, potranno presentare istanza telematica per richiedere l’inserimento dei nuovi codici EER previsti dalla Decisione Delegata.
Questa possibilità consentirà di adeguare preventivamente le autorizzazioni ai nuovi flussi di rifiuti derivanti dalle batterie.
Dal 9 dicembre 2026 – Per i codici EER semplicemente sostituiti o aggiornati dalla Decisione europea, sarà invece l’Albo a procedere automaticamente all’adeguamento delle autorizzazioni già rilasciate, senza necessità di specifica istanza da parte delle imprese.
Una revisione che va oltre il semplice aggiornamento dei codici
La Decisione Delegata (UE) 2025/934 non si limita infatti ad introdurre nuovi codici EER.
L’intervento aggiorna profondamente la classificazione dei rifiuti di batterie distinguendo, tra gli altri:
- batterie al litio;
- batterie al sodio;
- batterie al nichel;
- batterie allo zinco;
- batterie alcaline;
- rifiuti derivanti dalla fabbricazione delle batterie;
- frazioni ottenute dai processi di riciclo.
L’obiettivo è rendere la classificazione maggiormente aderente alle attuali tecnologie produttive e migliorare la tracciabilità dei flussi di rifiuti lungo l’intera filiera.
Le ricadute sul trasporto ADR
È opportuno ricordare che il codice EER non determina automaticamente la classificazione ADR né individua direttamente il numero ONU applicabile; tuttavia rappresenta uno degli elementi tecnici fondamentali per identificare correttamente il rifiuto e procedere alla successiva valutazione del regime di trasporto.
Per numerose tipologie di rifiuti di batterie (in particolare batterie al litio, batterie al sodio, accumulatori danneggiati o rifiuti derivanti dai processi produttivi) sarà quindi opportuno verificare:
- la corretta classificazione ADR;
- l’eventuale attribuzione del numero ONU pertinente (ad esempio UN 3090, UN 3480, UN 3481, UN 3551 o UN 3552, ove applicabili);
- le disposizioni speciali previste dall’ADR;
- gli imballaggi autorizzati;
- la documentazione di trasporto;
- la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione.
Un’opportunità per verificare l’intera filiera
La pubblicazione della circolare rappresenta quindi un momento utile per riesaminare la gestione dei rifiuti di batterie sotto un duplice profilo:
- ambientale, verificando la corretta attribuzione dei nuovi codici EER e l’aggiornamento delle autorizzazioni;
- ADR, riesaminando la classificazione delle merci pericolose, le modalità di spedizione e la conformità delle procedure aziendali.
Un approccio integrato consente infatti di affrontare contemporaneamente gli adempimenti ambientali e quelli relativi al trasporto di merci pericolose, riducendo il rischio di non conformità lungo tutta la filiera.
Riferimenti normativi
- Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 23 luglio 2026
- Decisione Delegata (UE) 2025/934 (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie (EUR-Lex)
- Portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
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