Misure preventive urgenti per carri ferroviari dotati di suole dei freni denominate “LL” in materiale composito di tipo organico - Approfondimenti

Misure preventive urgenti per carri ferroviari dotati di suole dei freni denominate “LL” in materiale composito di tipo organico

Si segnala a tutti gli interessati che l’agenzia ANSFISA ha emanato la comunicazione n°0024676 del 02/11/2021 in merito a incidenti e inconvenienti a carri merci dotati di suole dei freni denominate “LL” in materiale composito di tipo organico.

ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.2021.0024676

A seguito di tale segnalazione tutti i soggetti interessati devono attuare misure preventive d’urgenza di cui all’art.7, comma 3, lettera c) del Dlgs 50/2019 (art.8, comma 3, lettera c) Direttiva UE 798/16). Oltre a quanto disposto dagli allegati riportati in seguito, tale nota individua le seguenti misure:

  1. I treni merci aventi in composizione uno o più carri dotati di suole dei freni “LL” di tipo organico IB116* con il freno non isolato, salvo ulteriori limitazioni, non devono superare la velocità di:
    a. 80 km/h, se tali carri non trasportano merci pericolose,
    b. 60 km/h, se tali carri trasportano merci pericolose.
  2. In caso di sostituzione delle suole del freno, laddove il sistema frenante e le caratteristiche delle ruote lo consentano, devono essere installate suole dei freni alternative a quelle LL di tipo organico IB116*.
  3. Ciascuna Impresa ferroviaria in indirizzo, per i treni aventi in composizione carri merci dotati di suole dei freni “LL” di tipo organico IB116*, deve:
    a. garantire l’effettuazione della prova del freno completa, anche nei casi in cui sia prevista l’effettuazione di una prova freno parziale;
    b. intensificare le attività di monitoraggio, ai sensi del Reg. 1078/2012, delle prove del freno effettuate sui treni aventi in composizione carri merci dotati di suole dei freni “LL” di tipo organico IB116*al fine di garantirne l’efficacia, conservando apposita documentazione per le successive verifiche.
  4. Il Gestore dell’infrastruttura RFI deve:
    a. trasmettere, a questa Agenzia e agli Operatori ferroviari, il piano attuato relativo all’intensificazione delle attività di presenziamento dei treni nelle località ubicate nelle tratte di linea a maggior rischio di surriscaldamento delle suole, indicando la dislocazione dei posti di presenziamento, il lato dal quale si svolge tale attività e l’orario in cui tale servizio è attivo;
    b. attuare, in via sperimentale, su tutte le linee dove transitano treni merci, un piano di abbassamento delle soglie di allarme dei sistemi tecnologici RTB/RTF a valori compatibili con la rilevazione dei surriscaldamenti delle suole dei freni “LL” di tipo organico IB116*, partendo da un valore di allarme RTF fissato a 300°C, secondo un criterio di priorità che tenga conto delle tratte caratterizzate da un intenso traffico ferroviario merci (con particolare riferimento alle merci pericolose) e delle tratte che, allo stato attuale, risultano caratterizzate da un maggior rischio di surriscaldamenti delle suole;
    c. intensificare l’attività di presenziamento dei treni sulle tratte di linea dove si sono già verificati gli eventi di cui all’allegato [3] e lungo le tratte caratterizzate da un intenso traffico ferroviario merci dove non è stato ancora attuato il piano di cui alla precedente lettera b. o gli RTB/RTF risultino, allo stato attuale, non funzionanti.
  5. I Gestori dell’infrastruttura diversi da RFI, ove non già provveduto, devono relazionare a questa Agenzia in merito alle pertinenti richieste riportate nella nota a riferimento [2]
  6. I soggetti responsabili della manutenzione, sulla scorta dei ritorni di esercizio e delle analisi di quanto accaduto, devono valutare, oltre alla compatibilità delle suole dei freni “LL” di tipo organico IB116*con il tipo di carro su cui sono installate (con particolare riferimento al sistema frenante e alle ruote), l’adeguatezza del ciclo di vita di dette suole e dei processi di accettazione delle relative forniture.
  7. Per ogni veicolo, i detentori devono fornire tempestivamente e in forma tracciabile, alle Imprese ferroviarie, i dati caratteristici delle suole dei freni (tipologia, modello, anno e lotto di produzione, produttore, data di installazione sul veicolo) anche utilizzando i database attualmente disponibili.

Agli operatori ferroviari interessati, responsabili del funzionamento sicuro della propria parte di sistema, si richiede quindi di adottare quanto prima le ulteriori specifiche misure ritenute necessarie per mitigare il rischio connesso con la problematica in oggetto, in relazione ai rispettivi contesti operativi e sulla base delle proprie analisi e valutazione dei rischi, ove necessario cooperando con gli altri Operatori interessati e condividendo con essi tutte le informazioni rilevanti.

Segnaliamo inoltre che la nota è stata oggetto di discussione da parte di tutti gli addetti ai lavori dislocati nell’intero territorio nazionale. Riportiamo un articolo della rivista online “TrasportoEuropa”:

Sui freni in composito Ansfisa rallenta i treni merci

 

Per informazione di seguito si riportano gli allegati alla comunicazione e un estratto del loro contenuto:

  1. Safety alert riguardante problematiche occorse alle suole dei freni in materiale composito del tipo “LL”, protocollo ANSFISA n. 0002103 del 09/02/2021; Allegato1_ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.2021.0002103 con allegato
  2. Misure preventive d’urgenza a seguito di ripetuti incidenti e inconvenienti a carri merci dotati di suole dei freni in materiale composito del tipo “LL”, protocollo ANSFISA n. 0017573 del 06/08/2021; Allegato2_ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.2021.0017573
  3. Template degli eventi relativi ai surriscaldamenti delle suole dei freni “LL” occorsi in Italia tra il 2019 e il 2021; Allegato3_Template eventi surriscaldamenti suole LL
  4. JNS urgent procedure on “Braking wagon system” concerning flames on organic composite Brake Blocks (LL) IB116*, protocollo ANSFISA n. 024496 del 29/10/2021. Allegato4A_ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.2021.0024496

In accordo con l’allegato 1 agli operatori ferroviari si richiede di verificare l’efficacia dei seguenti processi:
− manutenzione dell’impianto freno in applicazione dei piani di manutenzione e dei ritorni dall’esercizio;
− visite tecniche ai veicoli, prove del freno e formazione del personale di verifica;
− formazione del personale di condotta, con riferimento al rispetto della velocità massima di marcia, alle competenze non tecniche e di gestione dei casi di non coerente comportamento del rotabile rispetto alle condizioni di marcia preimpostate (resistenza al moto, rumori anomali, ecc.).

L’allegato 2 invece dispone specifiche da attuare per i seguenti operatori ferroviari:

Detentori e i Soggetti Responsabili della Manutenzione

Viene inoltre richiesto ai detentori e i soggetti responsabili della manutenzione di verificare che le suole “LL” utilizzate sui carri da essi gestiti siano certificate in conformità alle specifiche tecniche di riferimento (Fiche UIC 541.4) e che siano compatibili con le ruote sulle quali sono installate secondo quanto disposto nell’allegato 2.

Imprese Ferroviarie

ciascuna Impresa ferroviaria:

a. deve prescrivere, ai propri treni aventi in composizione carri merci dotati di suole “LL” trasportanti merci pericolose, che, a seguito di ogni intervento della frenatura di emergenza, automatica o comandata dall’agente di condotta, sia effettuata una visita straordinaria al convoglio nella prima località atta a tale scopo stabilita d’intesa con il Gestore dell’infrastruttura, al fine di individuare tempestivamente eventuali evidenti fenomeni di surriscaldamento delle suole o altri malfunzionamenti dell’impianto frenante;
b. anche sulla base dell’analisi dei dati in proprio possesso, deve garantire l’efficacia delle prove del freno effettuate sui treni aventi in composizione carri merci dotati di suole “LL” presso la stazione di origine, di cambio locomotore o di interfaccia con altre Imprese ferroviarie;
c. deve verificare e, se il caso, richiamare i propri agenti di condotta a un corretto utilizzo del freno nelle lunghe discese e al rispetto dei limiti di velocità, anche al fine di evitare interventi della frenatura di emergenza;

Gestore dell’Infrastruttura

Ciascun Gestore dell’infrastruttura deve garantire nella maniera più efficace e, per quanto possibile, intensificare il presenziamento dei treni da parte del proprio personale, in particolare nelle tratte nelle quali il rischio connesso all’eventuale surriscaldamento delle suole è maggiore (ad esempio ove vi siano sistemi RTB/RTF non funzionanti, tratti in discesa con pendenza maggiore o uguale al 16% di lunghezza maggiore o uguale a 10 km, località di servizio in precedenza a gallerie a doppio binario a semplice canna, di lunghezza maggiore o uguale a 5 km non ancora adeguate ai requisiti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, concernente “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”).

Si invitano pertanto i soggetti interessati a esaminare in dettaglio le comunicazioni riportate e adottare eventuali ulteriori misure mitigative in termini, ad esempio, di aumento della frequenza delle verifiche tecniche al convoglio, riduzioni di velocità o quant’altro risultasse necessario.