
Il Certificato di Approvazione ADR, comunemente noto come “Barrato Rosa” per la caratteristica filigrana del documento oppure come Modello DTT 307, secondo la codifica utilizzata dagli Uffici della Motorizzazione Civile, è il documento ufficiale che attesta l’idoneità di un veicolo al trasporto di merci pericolose.
Tale certificato, rilasciato dall’autorità competente a seguito delle verifiche previste dalla normativa, attesta che il veicolo soddisfa le pertinenti prescrizioni tecniche contenute nella Parte 9 dell’ADR. Il possesso del Certificato di Approvazione ADR è obbligatorio per determinate categorie di veicoli impiegati nel trasporto stradale di specifiche merci pericolose, per le quali l’ADR richiede requisiti costruttivi ed equipaggiamenti particolari ai fini della sicurezza del trasporto.
Il rilascio del Certificato di Approvazione ADR è subordinato al superamento di una specifica visita e prova effettuata dalla Motorizzazione Civile, volta a verificare la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche applicabili in funzione della relativa categoria di approvazione. Il certificato è soggetto a rinnovo annuale e il mantenimento della sua validità richiede il superamento delle periodiche verifiche tecniche previste dalla normativa ADR. Il modello del documento deve essere fedele a quanto riportato e definito al capitolo 9.1.3 della normativa ADR e di conseguenza conforme alla modulistica impiegata dai tecnici incaricati in sede di rilascio del documento. Per ciascuna categoria di veicolo (EXII, EXIII, FL, AT e MEMU), l’ADR identifica quali siano i requisiti costruttivi del veicolo.
QUANDO È NECESSARIO?
Il certificato di approvazione per i veicoli è necessario quando:
- EXII o EXII: Il veicolo è destinato al trasporto di materie o oggetti esplosivi di classe 1.
- FL: un veicolo destinato al trasporto di
- liquidi che hanno un punto d’infiammabilità che non supera 60°C in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna o cisterne mobili ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;
- gas infiammabili in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m3;
- gas infiammabili in veicolo-batteria di capacità totale superiore a 1 m3;
- perossido di idrogeno, stabilizzato o di perossido di idrogeno, in soluzione acquosa stabilizzata contenente più del 60% di perossido di idrogeno (Classe 5.1, N° ONU 2015) in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori cisterna o cisterne mobili di capacità individuale superiore a 3 m3.
- AT: un veicolo, diverso da un veicolo EX/III o da un veicolo FL o da una MEMU, destinato al trasporto di
- merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM ognuno dei quali di capacità superiore a 3 m³;
- un veicolo-batteria di capacità totale superiore a 1 m3 diverso da un veicolo FL.
- MEMU: un veicolo conforme alla definizione di unità mobile per la fabbricazione di esplosivi.
Da queste definizioni, è evidente come il barrato rosa non risulti necessario per il trasporto di merce pericolosa in colli, se non per materie e oggetti della classe 1.
Il Modello DTT307 è necessario per il veicolo nella sua interezza, pertanto, nell’eventualità di complessi di veicoli (quali autoarticolati, autotreni, ecc.) è obbligatoria la presenza del certificato di approvazione sia per l’unità motrice, sia per quella rimorchiata. Inoltre, tutti i veicoli, eccetto i trattori per semirimorchi approvati mediante prototipo secondo le procedure prescritte dall’autorità competente di un paese contraente della normativa ADR, devono essere sottoposti ad una prima ispezione tecnica da parte dell’autorità competente.
DEVE ESSERETENUTO A BORDO?
Assolutamente, il barrato rosa è un documento fondamentale, che deve accompagnare il trasporto di merci pericolose in ogni istante del viaggio. In particolare, con l’edizione ADR 2025 al punto 8.1.2.2, è stato specificato che il certificato di approvazione previsto al 9.1.3 deve trovarsi NELLA CABINA DI GUIDA DELL’UNITÀ DI TRASPORTO, per ogni unità di trasporto o elemento di questa.
LA SCADENZA DEL BARRATO ROSA
Come indicato nell’ADR al punto 9.1.3.4, la validità del barrato rosa termina al più tardi, un anno dopo la data dell’ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità viene specificato sul Modello DTT307 al punto 12 “VALIDO FINO AL”, con la presenza di una data specifica.
L’ADR impone che un veicolo non debba essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale, fino a quando il veicolo non sia in possesso di un certificato di approvazione valido. Questo rimane sicuramente in vigore per i trasporti internazionali, mentre, per i trasporti esclusivamente nazionali, è possibile sfruttare quanto previsto dalla Circolare – 05/07/2021 – Prot. n. 21715:
“Si rammenta che sono confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 “Barrato rosa” – con particolare riferimento alla parte in cui la stessa dispone che:
È consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all’ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408. Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”.
È possibile, quindi, circolare con a bordo il documento di prenotazione della revisione (NOTA BENE: effettuato entro il termine di scadenza del barrato rosa in essere), fino alla data di quest’ultima.
VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI
Il Modello DTT307 non è un documento immutabile, ma è soggetto ad aggiornamenti nel tempo, che potrebbero essere necessari anche durante il periodo di validità del documento. Sebbene il certificato abbia principalmente la funzione di attestare la conformità tecnica del veicolo alle prescrizioni della Parte 9 dell’ADR, il documento riporta anche i dati identificativi del proprietario, utilizzatore o vettore. Il passaggio di proprietà va a modificare questi dati sulla carta di circolazione dell’unità di trasporto ed è quindi necessario che i riferimenti identificativi dell’intestatario riportati nel certificato di approvazione al punto 5 corrispondano a quelli presenti nel Documento Unico di Circolazione.
Negli ultimi anni l’introduzione del Documento Unico e la progressiva digitalizzazione delle procedure gestite dagli Uffici della Motorizzazione Civile hanno notevolmente semplificato la gestione amministrativa dei veicoli. Tali evoluzioni consentono oggi una maggiore interoperabilità tra i sistemi informativi ministeriali e rendono generalmente più agevole l’aggiornamento dei dati riportati nei certificati ADR, superando alcune criticità operative che in passato potevano manifestarsi soprattutto in presenza di documenti rilasciati da uffici diversi o provenienti da altri Paesi aderenti all’ADR. Resta comunque fermo il principio previsto dal paragrafo 9.1.3.2 dell’ADR, secondo il quale i certificati di approvazione rilasciati dalle autorità competenti delle Parti contraenti devono essere reciprocamente riconosciuti per tutta la loro validità.
In conclusione, il Certificato di Approvazione ADR mantiene la propria funzione principale di attestazione della conformità tecnica del veicolo verificata in sede di collaudo. Tuttavia, l’aggiornamento dei dati anagrafici riportati sul documento è fortemente raccomandato, al fine di garantire la corretta corrispondenza tra la documentazione del veicolo e l’effettivo soggetto responsabile del suo utilizzo.
Si consiglia pertanto di verificare, con il supporto del proprio Consulente ADR e dell’agenzia pratiche auto incaricata, che in occasione dell’emissione o dell’aggiornamento del Documento Unico venga valutata anche la necessità di aggiornare il Certificato di Approvazione ADR associato al veicolo.