Il piombo cambia pelle: novità dal CLP e ricadute sull’ADR - News


  1. Una doppia veste per il piombo
  2. Cosa dice l’ADR
  3. Quando una miscela è classificata per l’ADR?
  4. Come classificare correttamente?
  5. Come classificare i rifiuti?
  6. Riflessione tecnica e in evoluzione

Dal 1° settembre 2025 entra ufficialmente in vigore il XXI ATP al CLP, ovvero il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che introduce importanti aggiornamenti nelle classificazioni armonizzate di alcune sostanze pericolose. Tra queste, spicca il piombo, oggetto di una significativa rivalutazione in ottica ambientale.

 

1. UNA DOPPIA VESTE PER IL PIOMBO

Il piombo entra nell’allegato VI del CLP in due forme distinte:

• Polvere di piombo (particelle < 1 mm)
• Piombo massivo (particelle ≥ 1 mm)

Per entrambe le forme, il regolamento introduce nuove categorie di pericolo ambientale:

• Polvere di piombo: Acquatica Acuta 1 (H400) e Acquatica Cronica 1 (H410)
• Piombo massivo: Acquatica Cronica 1 (H410)

Queste classificazioni hanno un impatto diretto anche sulla normativa ADR, comportando l’obbligo di valutarne l’inserimento nella Classe 9 – Materie pericolose per l’ambiente, in particolare per l’ambiente acquatico.

 

2. COSA DICE L’ADR

Il riferimento principale è il punto 2.2.9.1.10.5 dell’ADR, che stabilisce che le sostanze classificate come Acquatica Acuta 1, Cronica 1 o Cronica 2 ai sensi del CLP devono essere considerate pericolose per l’ambiente anche durante il trasporto.

Per le miscele (comprese le leghe) contenenti piombo, la classificazione dipende dalla concentrazione dei componenti pericolosi. Secondo 2.2.9.1.10.4.6 ADR, si applicano le seguenti soglie:

Classificazione ADR Classificazione ADR
Acuta 1 ≥ 25% (x M)
Cronica 1 ≥ 25% (x M)
Cronica 2 ≥ 25% [(M x 10 x Cronica 1) + Cronica 2]

Tabella ADR – Classificazione delle miscele

Dove i fattori M (dal CLP e dall’ADR) sono:

M = 10 (Acuta 1) e M = 100 (Cronica 1) per polvere di piombo
M = 10 (Cronica 1) per piombo massivo

 

3. QUANDO UNA MISCELA È CLASSIFICATA PER L’ADR?

Soglie indicative:

• ≥ 0,025 % di polvere di piombo
≥ 0,25 % di piombo massivo

Se la concentrazione di piombo nella miscela è inferiore a queste soglie e non sono presenti altri componenti pericolosi per l’ambiente, la miscela non sarà soggetta a classificazione ADR.

 

4. COME CLASSIFICARE CORRETTAMENTE?

Se la miscela (o lega):
– non presenta altri pericoli ADR, e
rientra nei criteri ambientali sopra descritti,

allora deve essere assegnata, secondo il punto 2.2.9.1.10.6 ADR, a uno dei seguenti numeri ONU:

• UN 3077Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S. (per sostanze solide)
UN 3082Materia pericolosa per l’ambiente, liquida, N.A.S. (per sostanze liquide)

In entrambi i casi, il gruppo di imballaggio da assegnare è il III.

 

5. COME CLASSIFICARE I RIFIUTI?

Per lo smaltimento di rifiuti che rispettano questi criteri, la dicitura (*) da riportare sul FIR sarà:

UN 3077 RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, (-)

 (*) la dicitura potrebbe richiedere altre diciture specifiche in funzione delle diverse disposizioni speciali applicabili.

 

6. RIFLESSIONE TECNICA E IN EVOLUZIONE

In merito a questa nuova classificazione, riteniamo utile esprimere una considerazione generale. Pur comprendendo le finalità precauzionali e di armonizzazione della normativa europea, l’inquadramento attuale proposto per il piombo (in particolare nella sua forma massiva) appare, a nostro avviso, quantomeno eccessivo, soprattutto per le implicazioni operative, logistiche e documentali che ne derivano.

Rimaniamo dell’idea che un approccio più proporzionato, basato sull’effettiva pericolosità nei contesti applicativi concreti, sarebbe auspicabile. A tal fine, abbiamo avviato un approfondimento congiunto con diversi esperti del settore, analizzando in modo sistematico le indicazioni provenienti non solo dall’ECHA, ma anche dall’ADR, dai regolamenti europei correlati e da altre fonti normative rilevanti.

Ad oggi, non siamo ancora in grado di fornire una risposta definitiva sulla corretta applicazione della nuova classificazione, ma continueremo a monitorare l’evoluzione normativa e a valutare con attenzione l’impatto di queste modifiche nei diversi ambiti di utilizzo e trasporto.

 

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