CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE - Approfondimenti

Chi è il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose?

Tutte le informazioni necessarie per comprendere una figura professionale molto importante per la crescita di un’azienda.

Inquadramento normativo

Il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (di seguito Consulente) è una figura professionale specializzata che si interessa delle fasi di trasporto, o ad esse correlate, di merci pericolose. Questo ruolo, con la rispettiva qualificazione, è stato introdotto dalla Direttiva CE 1996/65 ed è obbligatorio per le aziende che movimentano merci pericolose nei Paesi membri dell’Unione Europea dal 1° gennaio 2000. In Italia, fu il D.lgs. 40 del 4 febbraio 2000 a recepire la Direttiva europea e a definire a livello nazionale la figura del Consulente. Ad oggi, tale decreto è stato abrogato dal D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, che si occupa di definire obblighi e doveri sia del Consulente, sia del legale rappresentante dell’azienda in cui il Consulente opera. Ricordando l’obbligatorietà della nomina del Consulente, vi sono dei casi di esenzione, come quelli prescritti dal D.M. 40 del 4 luglio 2020, che consentono alle aziende, in casi ben specifici e con quantità di merce pericolosa movimentata ridotta, di non ricadere nella necessità della nomina del Consulente.

Nonostante le esenzioni, la figura del Consulente è comunque caldamente consigliata, in quanto fornisce un aiuto consistente e un’informazione costante. Ora vedremo quali sono i compiti e le responsabilità del Consulente, da cui emergerà chiaramente la sua utilità all’interno di un’azienda che opera con merci pericolose.

Chi è

Il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, come scritto in precedenza, è una figura professionale altamente specializzata, non solo nel trasporto e movimentazione, ma in tutte le fasi logistiche che interessano le merci pericolose, come imballaggio, riempimento e anche spedizione. Quando si fa riferimento al ruolo del Consulente per la sicurezza del trasporto, si intendono tre modalità di trasporto:

– Stradale

– Ferroviaria

– Vie navigabili interne

Ognuna di queste è regolamentata da un testo normativo differente, rispettivamente ADR, RID e ADN. L’obbligo di nominare un consulente, quindi, vi è quando viene utilizzata una di queste modalità.

Il Consulente può essere sia interno, ovvero una figura assunta all’interno dell’azienda, oppure esterno. Ciò che conta è la qualifica, ovvero il superamento dell’esame ufficiale presso l’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Le sanzioni per la mancata nomina del consulente

La mancata nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, come previsto al 1.8.3.3 dell’ADR e nelle modalità stabilite dall’art. 11 comma 3 del D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, consistono in:

– MANCATA NOMINA DA PARTE DELL’AZIENDA: sanzione pecuniaria da € 6.000 – a € 36.000;

– MANCATA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA ALLA MCTC: sanzione pecuniaria da € 2.000 – a € 12.000;

I compiti

Il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, come previsto al 1.8.3.3 dell’ADR, deve valutare prassi e procedure dell’impresa in merito alle merci pericolose e in particolare deve prendere in esame:

– le procedure volte a far rispettare le materia prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate;

– le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;

– le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

– il possesso, da parte del personale interessato dell’impresa, di un’adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;

– l’applicazione di procedure d’ emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

– l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

– l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

– la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;

– la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;

– l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

– l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;

– l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.

– l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.

A seguito della verifica, il consulente deve indicare e consigliare le modifiche strutturali e procedurali da apportare per garantire maggior sicurezza nella gestione delle merci pericolose.

Utilità per l’azienda

Il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, nonostante debba essere nominato in quanto obbligo normativo, deve essere inteso come uno stretto collaboratore dell’azienda, impegnato nel garantire i risultati prefissati garantendo tassi di sicurezza e attenzione il più alti possibili.

I compiti elencati al punto precedente non vanno interpretati come un mero giudizio sull’operatività dell’impresa, ma vanno inseriti in un contesto di affiancamento e miglioramento continuo. Il Consulente consiglia, quindi, quali siano le modalità più sicure e solide per gestire le merci pericolose in tutte le fasi di interesse, dalla selezione dell’imballaggio corretto alle modalità di carico/scarico, dalla compilazione dei documenti di trasporto alla corretta segnalazione delle merci pericolose.

Obblighi e responsabilità

Il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose presenta anche delle elevate responsabilità e degli obblighi di natura normativa.

Il Consulente, oltre a dover verificare lo stato operativo dell’azienda in merito alle merci pericolose, ha il dovere di aggiornare e informare costantemente il Legale Rappresentante dell’azienda, e/o le figure designate, sulle variazioni della normativa a seguito dell’aggiornamento dell’ADR o all’emissioni di direttive europee o decreti nazionali. In tal modo il Consulente garantisce un canale di informazione affidabile all’azienda, così da consentire sempre l’operatività in massima sicurezza e nel rispetto completo delle norme.

II Consulente, come previsto dal D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010 all’articolo 11, deve rispettare i seguenti obblighi:

– Comma 5: Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché’ per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed è consegnata al legale rappresentante dell’impresa. (relazione di assunzione incarico e relazione annuale)

– Comma 7: La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell’ADR, RID, ADN è trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’incidente medesimo al legale rappresentante dell’impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. (relazione di incidente)

Il non ottemperamento di tali obblighi comportano delle sanzioni al Consulente, definite all’articolo 12 del medesimo D.lgs.:

– Comma 3: Il consulente che non redige le relazioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

– Comma 4: Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Il Consulente è tenuto anche all’emissione di una relazione straordinaria, se si verificano interventi modificativi di grande portata all’interno dell’azienda o se si verificano variazioni importanti nell’apparato normativo. (relazione straordinaria)

Quando è obbligatorio

Il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, come visto in precedenza, è obbligatorio per tutte le aziende che, nella loro operatività, movimentano, spediscono, trasportano merci pericolose. Tuttavia, vi sono dei casi per cui, date le limitate quantità e la bassa pericolosità dei prodotti, non risulta obbligatorio effettuare la nomina.

Decreto Ministeriale 40/2000

Il D.M. 40 del 4 luglio 2000 sancisce dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente. Come scritto nel suddetto Decreto all’articolo 1, per sfruttare le esenzioni le imprese devono svolgere una delle seguenti attività:

– Le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti di categoria di trasporto 3 ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

– Le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci , in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

Le imprese, oltre che avere vincoli di tipo operativo, devono anche rispettare dei limiti di quantità di prodotto:

– Massimo 180 ton/anno

– Massimo 24 operazioni/anno

– Massimo 3 operazioni/mese

Per usufruire di questa esenzione, però, l’impresa deve dichiarare di avvalersene comunicandolo all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. Inoltre, nella comunicazione di rinnovo di utilizzo di tale esenzione, va allegata la comunicazione dell’anno solare precedente comprensiva di descrizione delle operazioni effettuate.

Esenzioni previste dall’ADR

Sono esentate dalla nomina del Consulente anche le aziende che operano solamente all’interno dei limiti previsti da specifici paragrafi del testo:

– Esenzione secondo 1.1.3.6, basata sulla quantità di merce pericolosa per unità di trasporto;

– Esenzione per merci imballate in quantità limitata, che fa riferimento alla quantità di merce pericolosa presente in un singolo imballaggio interno.

Come nominare il consulente

Il legale rappresentante dell’azienda, che ricade nell’obbligo di nomina del Consulente, deve effettuare la comunicazione agli uffici periferici del Ministero come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010:

Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa.

La nomina è un atto ufficiale e deve avvenire in forma scritta, anche se il Consulente designato è un dipendente o il titolare dell’impresa. Tale comunicazione, che può essere effettuata via Posta Elettronica Certificata (PEC), va effettuata entro 15 giorni dalla nomina, presso l’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto di competenza.

ATTENZIONE: se un’azienda presenta differenti sedi operative, dove sono coinvolte e utilizzate merci pericolose, il legale Rappresentante dovrà effettuare una nomina le sedi operative presenti in ogni differente provincia, in quanto cambia l’ufficio periferico di competenza.