Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023 - News

Circolare MIT di integrazione ai criteri di esenzione del Consulente ADR

MOT.REGISTRO UFFICIALE.2024.0013921

Delucidazioni in merito ai criteri di esenzione di nomina del consulente ADR sono arrivate tramite la circolare MIT n° 13921 del 14/05/2024 (disponibile per il download nel link sopra riportato). In particolare la circolare esprime importanti chiarimenti circa le tipologie di esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente ADR, applicabili per i seguenti contesti (estratto dalla circolare):

 

  • Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 2 del D.M.

Rientrano nel campo di applicazione di questo D.M. anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. A tal proposito, si precisa che il termine merci pericolose include anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto.

Quindi:

Rientrano dunque nel campo di applicazione del D.M. 07/08/2023, anche tutte le aziende che eseguono attività di spedizione di rifiuti/merci pericolose.

 

  • Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 3 del D.M.

Sono ovviamente escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6.

Quindi:

Le esenzioni applicabili al trasporto effettuato da privati, ai trasporti di imprese come completamento della loro attività principale, o in conformità ai capitolo 3.3, 3.4 e 3.5 ADR, definite all’1.1.3 ADR sono sempre applicabili, ad esclusione delle attività ricadenti nelle esenzioni “parziali” dell’1.1.3.6 (come spedizioni di rifiuti pericolosi occasionali o di bassi quantitativi di merci  pericolose per unità di trasporto) per le quali sono stabiliti dei limiti massimi  di operazioni (mensili e annuali) definiti nel punto successivo.

 

  • Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 4 del D.M.

Rientrano in questo regime di esenzione le imprese la cui attività sia svolta con applicazione del regime di esenzione 1.1.3.6; sono, pertanto, escluse dal regime di esenzione le attività inerenti a merci pericolose di categoria zero. Non rientrano, invece, nel conteggio delle operazioni mensili ed annuali le attività collegate a merci pericolose di categoria quattro.

Quindi:

  • La CATEGORIA di trasporto 4 non rientra nel conteggio delle operazioni massime ai  sensi dell’articolo 4 del DM 07/08/23 à ad esempio chi spedisce o trasporta solo UN 3509 in colli tramite esenzione parziale è esente dall’obbligo di nomina del Consulente ADR e di redazione del registro non dovendo conteggiare le operazioni.
  • Il numero di operazioni è determinato con riferimento alle operazioni di ogni singola sede operativa che, ai fini di questo decreto, sono considerate individualmente à per ogni sito di una organizzazione multi sede, quindi, vale il limite di 24 operazioni annue e 3 operazioni mensili.

 

  • Chiarimenti sull’ambito di applicazione di cui all’art. 6 del D.M.

L’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari ma la prevede per gli scaricatori con casi di esenzione; per tale ragione, ai fini dell’applicazione di questo decreto, possono sinteticamente configurarsi queste situazioni tipo:

  1. destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio;
  2. destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico;

Le suddette imprese beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente.

  1. Destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio;

Le imprese di cui al punto c. non beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente, in quanto scaricatori di merci pericolose.

  1. Destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di svuotamento;

Le imprese di cui al punto d. possono beneficiare del regime di esenzione dalla nomina del consulente se risultano soddisfatte le condizioni previste all’art. 6.

Quindi:

Per chi riceve le merci pericolose (materie prime) ADR in cisterna o alla rinfusa e viene dunque definito come “destinatario” ai sensi dell’ADR, non c’è obbligo di nominare il Consulente ADR. Tuttavia rimane l’obbligo di nomina del consulente ADR per il soggetto definito come “scaricatore” il quale potrebbe essere anche delegato per tale attività/ruolo dall’azienda destinataria: diventa quindi necessario per il “destinatario” delle merci ADR che voglia rientrare nell’esenzione di nomina dal Consulente ADR, disporre di documentazione che definisca tali ruoli in modo univoco (come ad esempio contratti o documentazione per l’assegnazione dell’incarico di appalto eventualmente integrata del documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali stabiliti dal D.lgs. 81/08, nel caso risulti d’obbligo redigere tale documento).

 

Di seguito la definizione di “scaricatore” stabilita dall’ADR 2023:

 

“Scaricatore”, l’impresa che:

(a) rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile da un veicolo; o

(b) scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o

(c) scarica merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna) o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa;

 

Per tutte le altre indicazioni invitiamo a consultare la circolare qui di seguito riportata e a partecipare agli interventi formativi che IVENA Srl organizza e che sono riportati nella pagina www.ivena.it/formazione .

MOT.REGISTRO UFFICIALE.2024.0013921

DM 7 agosto 2023 – Esenzione DGSA