CASSAZIONE PENALE, SEZ.IV, 7 APRILE 2022 N.13198: RISCHIO LEGATO ALL’OPERAZIONE DI CARICO DI MERCE SUL CAMION - News

Mancata valutazione nel DVR del rischio legato all’operazione di carico di merce sul camion da parte degli autisti e responsabilità del datore di lavoro per la carente formazione

Nel presente articolo viene trattato l’obbligo di adozione in concreto delle misure di sicurezza necessarie che DEVE adottare il datore di lavoro, quali:

– Aggiornamento DVR

– DPI

– Formazione

– Sistemi di sicurezza

Il caso in esame risulta reperibile nella Cassazione Penale, Sez.IV, 7 aprile 2022 n.13198, nel quale la Corte ha condannato il datore di lavoro della ditta per lesioni colpose “ai danni di un autista dipendente dell’impresa suindicata presso la cartiera P., dove egli si era recato, per caricare sul camion dei rotoli di carta.”

La colpa del DDL consisteva nella violazione dell’articolo “28, comma 2, lett.A), D.Lgs.n.81 del 2008, in quanto nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziendale, il datore di lavoro non ha valutato i rischi a cui sono esposti i lavoratori autisti nelle operazioni di legatura delle bobine di carta condotte sul pianale dei camion e stivate ad una altezza da terra di circa 2,80 metri, né tantomeno i rischi a cui sono esposti gli stessi durante l’utilizzo delle cinghie e/o dei sistemi di ancoraggio dei carichi al pianale degli stessi, ed in cui è rimasto involto T.I.P. nel momento in cui si è verificato infortunio”.

Dunque, “in particolare, il T.I.P. nelle operazioni di fissaggio di bobine di carta già caricate su un autoarticolato, in seguito all’improvvisa rottura di una cinghia cadeva a terra da un’altezza di circa m.2,80, subendo le predette lesioni; le predette operazioni di legatura e fissaggio delle bobine avvenivano in violazione delle regole cautelari sopra descritte.”

Un’indagine sulla documentazione aziendale ha fatto emergere che “il DVR dell’impresa non prevedeva tale tipologia di rischio: misure più precise erano predisposte soltanto dopo l’infortunio al T.I.P.”

Inoltre, attraverso degli accertamenti è emerso che “il pericolo derivava dall’operazione stessa di legatura, che era effettuata salendo ad una discreta altezza, senza nessuna protezione (anche perché il cassone del camion era aperto) e addirittura senza disporre neppure di una scala (che l’autista non aveva in dotazione), per di più utilizzando una cinghia certamente non adatta, per la conformazione dei ganci, a quel tipo di legatura.”

Però gli ispettori incaricati hanno rilevato che “il DVR dell’impresa R. non conteneva indicazioni specifiche in merito all’operazione di carico delle bobine sul camion, ma si limitava a prescrivere di non effettuare operazioni a quote superiori a 2 metri e di verificare l’eventuale scivolosità del pianale.”

Perciò “il DVR non considerava l’evidente difficoltà di compiere un’operazione quale quella descritta dai testimoni rimanendo a terra, considerato anche lo spazio ristretto esistente tra la sommità delle bobine e la copertura del camion.”

Quindi risulta “sostanzialmente incontestato che la C.G.L. non aveva effettuato nessuna valutazione del rischio specifico sul DVR; di tal che la carente formazione del personale sul modo di fronteggiare il rischio derivanti dalle operazioni di sistemazione delle bobine sulle casse del camion assume rilievo ai fini della sua responsabilità, atteso che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021, Paulicelli, Rv.280389).”

Si prenda in considerazione che, “come dichiarato dall’isp. D., dopo l’infortunio e l’intervento della ASL, la valutazione dei rischi era stata rielaborata, aggiornando le procedure proprio con riferimento all’operazione di “legatura del carico al pianale mediante cinghie” nonché la formazione – informazione delle maestranze mediante la previsione di un modello per la verifica del rispetto delle procedure stesse.”

Per la Cassazione l’aggiornamento ha dato “un’ulteriore conferma delle riscontrate lacune del DVR; ha poi tratto un ulteriore elemento a sostegno della tesi accusatoria dalla circostanza che […] le procedure aziendali erano state effettivamente modificate e sussisteva un rapporto di causalità tra l’omessa previsione del rischio e l’infortunio stesso, in quanto la tempestiva individuazione di quello specifico rischio avrebbe consentito di approntare misure specifiche, tali da non costringere il lavoratore a salire in quota senza nessuna sicurezza, al fine di bloccare le bobine nelle medesime posizioni nelle quali erano state avvinte dai magazzinieri.”